PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.i. all’articolo 71 regolamenta e disciplina l’utilizzo sicuro e responsabile delle attrezzature di lavoro e all’articolo 73 i lavoratori ricevano una formazione adeguata e specifica (come specificato dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025):
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature, alle situazioni anormali e prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
– Garantire che gli operatori acquisiscano le competenze necessarie per utilizzare le gru in modo sicuro ed efficace.
– Ridurre il rischio di infortuni sul lavoro attraverso la formazione adeguata.
– Promuovere una cultura della sicurezza all’interno del cantiere.
In presenza
DESTINATARI:
Il corso è rivolto a:
– Operatori di gru edili.
– Lavoratori che devono utilizzare le gru nel loro lavoro.
– Supervisori e responsabili della sicurezza in cantiere.
DURATA DELLA FORMAZIONE:
E’ prevista una formazione specifica, con un modulo teorico-tecnico di 4 ore e un modulo pratico, che varia in base alla tipologia di comando della gru:
6 ore per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina,
6 ore per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile o radiocomando,
7 ore se l’operatore utilizza entrambe le tipologie di comando.
Si
PROVA PRATICA PREVISTA:
Si
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE:
5 anni
AGGIORNAMENTI:
4 ore ogni 5 anni